Descrizione
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 32/2026, ha rappresentato che gli elettori con disabilità tali da impedire l'esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, con disabilità agli arti superiori, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, potendo farsi accompagnare in cabina da un familiare o da altra persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica.
I predetti elettori possono richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla “AVD”), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale. Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il citato simbolo o codice;
b) quando l’impedimento fisico sia evidente (sarà comunque a carico del presidente di seggio la valutazione del grado di impedimento e la conseguente ammissione al voto con accompagnatore);
c) quando sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, con codici attestanti la cecità assoluta;
d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.
Si precisa altresì che:
• vi è obbligo di annotazione nel verbale elettorale del nominativo dell'elettore e dell'accompagnatore e del motivo specifico (specie nei casi di “impedimento evidente” o di certificazione medica);
• nessun accompagnatore può assistere più di un elettore;
• il certificato medico, eventualmente esibito, deve essere allegato al verbale.
La richiesta al Comune di iscrizione elettorale dell'apposizione del timbro AVD sulla tessera elettorale deve essere accompagnata da un certificato specifico da parte dei medici della ASL Medicina legale e del lavoro" che attesti che "l'infermità fisica impedisce l'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore."
L'incaricato dell'Ufficio elettorale aggiorna la tessera elettorale con l'apposito timbro AVD, il registro previsto per l'annotazione e conserva la documentazione.
I documenti da allegare all'istanza:
certificato medico della ASL Medicina legale e del lavoro, tessera elettorale, documento di identità